| Il
sistema di identificazione e registrazione dei bovini basato
sull'utilizzo dei marchi auricolari, l'emissione del documento
individuale di identificazione, la registrazione degli animali
sul registro aziendale e in banca dati nazionale è regolamentato
nell'ordinamento giuridico italiano dal D.P.R. 317/1996 dal
D.P.R. 437/2000 e dal Regolamento C.E. 1760/2000.
Il legislatore fin dal 1996 aveva previsto la possibilità
per il detentore degli animali, figura centrale nella gestione
dell'anagrafe bovina, di utilizzare strumenti elettronici per
la registrazione dei propri animali.
La gestione informatizzata dell'anagrafe bovina permette il
superamento delle difficoltà incontrate da parte degli
allevatori, quali il costante aggiornamento del registro di
carico e scarico e la riduzione dei frequenti accessi allo sportello
dell' A.S.L. che possono comportare lunghi tempi di attesa e
notevoli disagi, per comunicare le movimentazioni avvenute in
azienda.
In secondo luogo è indirizzata alla riduzione dei ritardi
dei Servizi Veterinari nell'inserire in banca dati e nell'archiviare
i documenti relativi alla movimentazione. Infine si dimostra
un valido strumento per ovviare al mancato allineamento delle
banche dati locali dei Servizi Veterinari, quelle degli altri
enti che operano nel settore zootecnico e la banca dati nazionale.
L'adozione della procedura informatica comporta alcune procedure
preliminari come l'allineamento dei dati in possesso dei Servizi
Veterinari con la realtà anagrafica aziendale, l'adozione
di un programma informatico per la gestione aziendale e l'utilizzo
dei tracciati record indicati dalle A.S.L. per l'invio dei dati.
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